L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione dell’opzione per l’applicazione del regime transitorio sul reverse charge IVA nelle prestazioni di servizi per imprese del settore dei trasporti, della movimentazione delle merci e della logistica.
Il reverse charge IVA nel settore logistica e trasporti
Il reverse charge IVA è il sistema di inversione contabile con cui si obbliga il committente – e non il fornitore – a versare l’imposta, scongiurando il rischio di mancato versamento. Il reverse charge IVA nel settore dei trasporti e della logistica è stato introdotto con il decreto legge n.84/2005.
Il decreto elimina anche i vincoli contrattuali oggettivi che prima subordinavano l’applicazione del reverse charge a condizioni che lo rendevano effettivo soltanto in un numero ristretto di operazioni. Così è diventato applicabile a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati e altri rapporti negoziali. In attesa dell’ok definitivo dell’UE, resta la disciplina transitoria della legge n.207/2024 che rimette l’opzione di reverse charge IVA all’accordo bilaterale tra prestatore e committente.
Il modello per il reverse charge IVA
Con il provvedimento n.309707 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato proprio il modello che rende possibile l’applicazione del reverse charge con la disciplina transitoria. Anche in questo caso, il regime è possibile per appalti e subappalti, affidamento a soggetti consorziati e rapporti negoziali equivalenti. La comunicazione ha durata di tre anni e può riguardare anche più contratti tra le parti.
I dati da inserire
All’interno del modello è necessario inserire:
- i dati del committente;
- i dati del prestatore;
- i dati del contratto, inclusa la qualificazione del prestatore, il valore e la data di inizio e di fine rapporto;
- i subappaltatori o le imprese consorziate coinvolti;
- i luoghi d’esecuzione.
In caso di comunicazioni errate, è possibile presentare una comunicazione correttiva.
Come presentarlo
Il modello è trasmissibile soltanto in via telematica, tramite il software indicato dall’Agenzia. Deve essere presentato dal committente o da un intermediario abilitato che dovrà fornire copia della comunicazione e della ricevuta attestante l’avvenuto invio.
Dopo la presentazione, tutti i dati possono essere consultati nel Cassetto fiscale.
Versamento IVA e responsabilità del prestatore
Il versamento dell’IVA dovrà essere effettuato dal committente senza compensazione, entro un mese dalla data di emissione della fattura e con modello F24, usando il codice tributo “6045”. Il prestatore resta responsabile in solido in caso di inadempienza da parte del committente.
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