Reverse charge settore logistica. Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica


L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

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Nelle more della predetta autorizzazione, il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo che «per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore».

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.

L’opzione ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione. Nel modello è prevista l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato. Resta ferma la facoltà di esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedentemente presentate. Per tali contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data di presentazione della Comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti dati.

Infine, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 47 del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo:

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  • “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Nella citata risoluzione chiarito che “in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Le modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica

 

Si ricorda che l’articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 recante «disposizioni urgenti in materia fiscale» (in corso di conversione in legge) al fine di estendere l’applicazione dell’inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, ha eliminato i vincoli applicativi dell’inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Con una modifica aggiunta dalla Camera (pertanto, non ancora applicabile alla data del 28 luglio 2025), inoltre, si consente di applicare il reverse charge anche alle agenzie per il lavoro.

Il comma 2 introduce una disposizione di coordinamento (lettera a)); chiarisce che l’opzione affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti (lettera b)).

 



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