Definiti i nuovi requisiti per ottenere la ottenere la qualifica di start up innovative e ricevere contributi economici. Con la Circolare del 30 luglio 2025 il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha chiarito i requisiti richiesti per essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese, riservato alle start up innovative.
Da questa iscrizione deriva anche l’accesso a contributi economici specifici per le start up innovative.
Ecco i nuovi requisiti richiesti per avere i contributi economici riservati alle start up innovative.
Start up innovative: requisiti ed esclusioni
La Circolare del 30 luglio del MIMIT costituisce interpretazione della Legge 193 del 2024, Capo III “Disposizioni in materia di start up e di attività d’impresa” che ha ridefinito i requisiti delle start up innovative.
In primo luogo deve trattarsi di:
- attività che rientrano nella definizione di PMI prevista Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
- non deve svolgere attività di consulenza o di agenzia.
Dal punto di vista economico la Legge 193 del 2024 ha introdotto un nuovo requisito, infatti, per l’iscrizione nella sezione speciale non basta il possesso dei requisiti per le PMI; per la permanenza dal secondo anno di iscrizione è necessario che il bilancio di esercizio (per l’anno precedente) non sia superiore a 5 milioni di euro. I 2 requisiti, come chiarisce la circolare del 30 luglio, devono esistere contestualmente.
Per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese occorre un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
L’autocertificazione annuale aggiornata deve attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
Attività escluse per le start up innovative
Si è detto in precedenza che non possono essere classificate come start up le imprese che si occupano di consulenza e attività di agenzia. La Circolare del 30 luglio al fine di chiarire meglio tale requisito elenca i codici Ateco esclusi:
- 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
- 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:
- 74.99.1 – Consulenza agraria;
- 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
- 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
- 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
- 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio. In questo caso non esistendo codici Ateco specifici il Ministero si raccomanda di valutare nel concreto se l’attività sia riconducibile a tale categoria.
Permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese per start up innovative
La Legge 193 del 2024 all’articolo 25 del decreto legge 179 del 2012 (Start Up Act) introduce il comma 2 bis che prevede la possibilità di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese per le start up innovative oltre i primi 3 anni, per ulteriori 2 anni per complessivi 5 anni. Inoltre, introduce, sempre all’articolo 25, il comma 2-ter che prevede un’ulteriore estensione per due anni della permanenza nella sezione speciale.
Le imprese che non possiedono più i requisiti di start up innovativa per effetto del comma 2-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all’articolo 4, comma 2, del D.L. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015.
Il comma 2-bis dell’articolo 25 della legge 179 del 2012 (nuova formulazione) prevede la possibilità di permanenza per ulteriori 2 anni nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti requisiti:
- aumento del 25% nelle spese di ricerca e sviluppo;
- aumento dei ricavi del 50% tra il secondo e il terzo anno;
- ottenimento di almeno un brevetto o finanziamento di almeno 50.000 euro.
Il comma 2-ter dell’articolo 25 prevede la possibilità di un’ulteriore proroga della permanenza nella sezione speciale per il passaggio alla fase di «scale-up».
In questo caso i requisiti sono:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio), di importo superiore a 1 milione di euro;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100 per cento annuo.
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