RENTRI – Scadenza del 14 agosto 2025 per il secondo scaglione di iscrizione


Si ricorda alle imprese associate che il 14 agosto 2025 è il termine ultimo per l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per i soggetti appartenenti al secondo scaglione, così come previsto dal DM 4 aprile 2023, n. 59.

Chi deve iscriversi entro questa data

  • Imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali o artigianali, sempre con più di 10 e fino a 50 dipendenti.

Come si calcola il numero di dipendenti

Il numero di dipendenti è determinato sulla base dei dati presenti nel Registro Imprese, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono conteggiate le persone legate da un rapporto di lavoro subordinato, retribuito.

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procedure celeri

 

  • Il dato è riferito all’intera impresa, non alla singola sede operativa.
  • In fase di iscrizione al RENTRI o di versamento del contributo annuale, l’impresa può modificare il numero se quello registrato non risulta aggiornato.
  • Part-time e stagionali vengono calcolati come frazioni di unità lavorativa, secondo quanto previsto dal DM 18 aprile 2005.
  • Titolari e soci sono conteggiati solo se risultano lavoratori dipendenti a tutti gli effetti.

Obblighi a seguito dell’iscrizione

Dal momento dell’iscrizione, le imprese devono gestire i registri di carico e scarico in formato digitale, attraverso:

  • propri software gestionali;
  • oppure i servizi gratuiti messi a disposizione direttamente dal RENTRI.

Attenzione alle sanzioni

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria. Il mancato rispetto dei termini può comportare sanzioni amministrative.

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