Il rebus del reddito catastale imponibile per il socio di società semplice agricola


Quello che l’Agenzia delle Entrate ha potuto fare con la FAQ dello scorso 24 giugno 2025 Applicazione soglie di esenzione redditi dominicali e agrari società semplice agricola IAP” è stato intervenire per correggere una gestione alquanto discutibile della suddetta esenzione.

Tutto nasce dal D.L. 15/2023, c.d. Decreto Milleproroghe, che all’art. 13, comma 3-bis, ha previsto una proroga per i periodi d’imposta 2024 e 2025 dell’esenzione IRPEF per i redditi agrari e dominicali dei coltivatori diretti e degli IAP iscritti alle rispettive previdenze agricole, agevolazione inizialmente prevista dalla Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016).

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Nel prorogare l’esenzione il Decreto Milleproroghe ha fissato nuovi parametri rispetto all’integrale esenzione precedentemente ammessa e, in particolare, ha previsto che redditi agrari e dominicali concorrano alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti proporzioni:

  • fino a 10.000 euro esenzione totale;
  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro esenzione del 50%; e
  • oltre 15.000 euro non è più stata concessa alcuna esenzione.

Con la circolare n. 7/E/2017, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato come l’allora esenzione totale fosse applicabile anche alle «società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – redditi fondiari». Tale previsione ha fatto sì che, dal periodo d’imposta 2017 in avanti, le società semplici agricole nei loro prospetti di riparto avessero specifici campi per suddividere redditi fondiari imponibili, oppure non imponibili, a seconda della qualifica professionalizzante agricola o meno dei singoli soci.

Arrivando ai giorni nostri, l’Amministrazione finanziaria, nella predisposizione dei modelli dichiarativi 2025, come si rileva dalle relative istruzioni dove ha riportato testualmente quanto indicato nella circolare n. 7/E/2017, ha gestito le soglie di esenzione non in capo ai singoli soci coltivatori diretti o IAP, ma direttamente in capo alla società semplice. Questo modus operandi ha generato non pochi problemi e perplessità agli operatori in quanto, nel caso di società semplice con 2 soci, uno con i requisiti professionalizzanti e l’altro no, vi era, ad esempio, il dubbio se l’esenzione potesse essere utilizzata tutta dal socio agevolabile, oppure solo in proporzione alla sua quota di partecipazione. L’Agenzia delle Entrate, nella suddetta FAQ, ha risposto che, qualora vi sia capienza, dal punto di vista di redditi fondiari ripartiti dalla società semplice, la quota di esenzione non utilizzata dal socio senza requisiti professionalizzanti può essere imputata al socio coltivatore diretto o IAP. Tutto questo, ovviamente, ha generato caos all’interno delle software house, le quali, partendo dal dettato delle istruzioni, avevano, nella normalità dei casi, adottato l’imputazione sulla base della quota di partecipazione. Ma questa risposta, condivisibile nella misura in cui accettiamo l’impostazione errata a monte da parte dell’Amministrazione finanziaria, genererà molto probabilmente degli interventi “manuali” sui dichiarativi in quanto vi sono aspetti che il software non può gestire.

Tenuto conto che l’esenzione in commento ha, comunque, un “tetto” legato alla singola persona fisica, vale a dire che ogni coltivatore diretto o IAP nella propria dichiarazione, vuoi per redditi fondiari ricevuti per trasparenza, vuoi per redditi fondiari derivanti dall’esercizio diretto dell’attività agricola, non può superare complessivamente le soglie di esenzione sopra riportate, nel momento in cui riceve per trasparenza un reddito fondiario imponibile già “nettizzato” dell’esenzione e al suo reddito complessivo concorrono altri redditi fondiari sia per trasparenza, che per conduzione diretta di fondi, dovrà al momento della determinazione del reddito imponibile ricostruire tutta la catena per risalire alla quota di esenzione già eventualmente imputata sui redditi ricevuti per trasparenza per non rischiare di andare ad utilizzare due volte la medesima esenzione, applicandola nuovamente su redditi fondiari da riparto sui quali è già stata applicata dalla società semplice.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Sarebbe stato tutto molto più semplice e lineare gestire la norma agevolativa direttamente in capo ai soci nelle loro singole dichiarazioni dei redditi applicando, qualora coltivatori diretti o IAP, l’esenzione sui redditi fondiari dichiarati indipendentemente dalla loro provenienza, evitando la possibilità, oggi molto concreta, di errore. Considerato che la stessa norma di detassazione si applicherà anche al periodo d’imposta 2025, si auspica che il prossimo anno nel predisporre i modelli dichiarativi venga seguita la via più ovvia e semplice, evitando anche così all’Agenzia delle Entrate di intervenire cammin facendo.



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