Bonus assunzioni per donne svantaggiate: al via la nuova misura del Decreto Coesione – Torino Cronaca


È ufficialmente partito il bonus per le assunzioni di donne svantaggiate, previsto dal Decreto Coesione, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione femminile e sostenere le imprese. La misura prevede un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 650 euro al mese, per una durata massima di 24 mesi.

Questo incentivo rappresenta un’opportunità concreta per le aziende che vogliono rafforzare l’organico e ridurre il costo del lavoro, in un contesto economico in cui attrarre e trattenere personale qualificato è sempre più complesso.

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Il bonus è destinato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, che assumano a tempo indeterminato donne che si trovano in condizioni di svantaggio occupazionale.

Tra i profili incentivati rientrano:

  • Lavoratrici senza impiego regolarmente retribuito da almeno due anni.

  • Donne disoccupate da sei mesi, se residenti nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno.

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  • Lavoratrici impiegate in settori con forti disparità occupazionali di genere, individuati annualmente con decreto ministeriale.

La durata dello sgravio contributivo dipende dalle condizioni della lavoratrice: nelle prime due situazioni può arrivare fino a 24 mesi, mentre per le assunzioni nei settori con squilibri occupazionali di genere il limite massimo è di 12 mesi. È importante sottolineare che il bonus copre solo i contributi previdenziali, escludendo i premi dovuti all’INAIL.

Per accedere all’incentivo, è necessario rispettare alcune condizioni:

  • Nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono esserci stati licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità operativa.

  • Il rapporto di lavoro deve essere formalizzato entro dieci giorni dall’approvazione della domanda da parte dell’INPS, che va presentata in via telematica con tutti i dati richiesti.

Esistono alcune esclusioni: il bonus non si applica ai contratti di lavoro domestico e di apprendistato, né alle imprese in difficoltà secondo i criteri europei. Inoltre, non ne possono beneficiare i datori di lavoro che non hanno restituito precedenti aiuti di Stato non autorizzati. L’incentivo è compatibile con alcune agevolazioni fiscali legate alla parità di genere o alle lavoratrici madri, ma non si cumula con altre misure che riguardano la contribuzione datoriale, come quelle per la NASpI, la disabilità o la decontribuzione Sud.



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