L’introduzione dell’obbligo di polizza catastrofale, cioè di un’assicurazione contro i danni da calamità naturali, nella Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha trovato in questi mesi attuazione in una serie di provvedimenti che ne hanno chiarito le conseguenze e la portata applicativa.
Uno degli aspetti più rilevanti della normativa è che lega a doppio filo la stipula della polizza catastrofale all’accesso ad alcune agevolazioni.
Adempiere ai precetti della normativa è quindi importantissimo sia per garantire la continuità operativa dell’azienda sia per non precludersi l’accesso a agevolazioni e finanziamenti vitali per la crescita dell’impresa.
Un dovere per tutti, non solo per chi chiede fondi
Il primo equivoco da sciogliere riguardo la polizza catastrofale è pensare che riguardi solo le aziende a caccia di incentivi. In realtà la legge istituisce un obbligo generale. Tutte le imprese con sede in Italia o con una stabile organizzazione, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, devono dotarsi di una copertura assicurativa contro una serie specifica e tassativa di eventi. La legge (art. 1, comma 101, L. 213/2023) elenca infatti con precisione i rischi da coprire: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il decreto attuativo (D.M. 18/2025) fornisce poi definizioni tecniche dettagliate per ciascuna di queste fattispecie, chiarendo ad esempio che le scosse sismiche registrate nelle 72 ore successive al primo evento sono considerate parte di un unico sinistro. Le uniche imprese escluse dall’obbligo sono quelle agricole, che seguono un percorso di tutela differente.
La logica dietro questa decisione è chiara: lo Stato vuole rendere il sistema produttivo nazionale più solido (molti direbbero “resiliente”) e meno dipendente dagli aiuti pubblici post-emergenza, creando un meccanismo di protezione diffuso e gestito dal mercato assicurativo.
C’è poi una conseguenza più diretta per chi non si adegua, che è l’esclusione dai fondi pubblici, ma è importante capire che l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale esiste a prescindere.
Il legame con gli incentivi, la nuova porta d’accesso ai bandi
Se l’obbligo di dotarsi di una polizza catastrofale è per tutti, la “sanzione” per chi non lo rispetta è mirata e colpisce al cuore la pianificazione finanziaria delle aziende: l’accesso ai fondi pubblici. La legge, infatti, stabilisce che la PA “deve tener conto” della mancata assicurazione. I ministeri hanno tradotto questo principio in una regola operativa molto semplice: senza una valida polizza catastrofale, la domanda di agevolazione è inammissibile.
La copertura assicurativa diventa così in un vero e proprio requisito di accesso agli incentivi, una condizione preliminare al pari del codice ATECO corretto o del rispetto dei parametri dimensionali.
Chiariamo però, a scanso di equivoci, che la disciplina sugli incentivi non è retroattiva. Non si applica cioè a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti prima delle scadenze previste dal Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 o della data del provvedimento di adeguamento della specifica misura.
Si richiede poi che la polizza catastrofale resti attiva per tutto il periodo di fruizione dell’incentivo. Un mancato rinnovo potrebbe bloccare l’erogazione di tranche di un contributo già approvato.
Quali incentivi sono già coinvolti
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) si è mosso per primo, pubblicando già il 18 giugno 2025 un decreto con la lista delle misure di sua competenza che richiedono la polizza catastrofale. L’elenco include:
- Contratti di sviluppo
- Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale (Legge 181/89)
- Regime di aiuto per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)
- Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative (Smart & Start)
- Agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
- Mini contratti di sviluppo
- Agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
- Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI
- Finanziamento di start-up
- Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica
E per misure come Transizione 5.0?
Lo stesso MIMIT ha specificato che questo è solo l’inizio. Il processo per adeguare le discipline di tutti gli altri incentivi, specialmente quelli gestiti insieme ad altri ministeri come il MEF, è in corso. Misure di enorme portata come Transizione 5.0 o la Nuova Sabatini, oggi, non sono ancora formalmente nell’elenco.
Le FAQ ministeriali (in particolare la n. 11) chiariscono che il principio non è auto-applicativo: ogni amministrazione deve emanare un proprio provvedimento per rendere la polizza un requisito per gli incentivi di sua competenza. L’obbligo di legge sulla polizza catastrofale è già in vigore per le imprese, ma la sua applicazione come condizione per accedere a uno specifico bando richiede questo passaggio formale.
Agire d’anticipo resta la scelta più logica, per essere pronti quando anche le altre amministrazioni seguiranno la strada tracciata dal MIMIT.
La guida operativa per le imprese
Cosa deve fare, in concreto, un’azienda per mettersi in regola con la polizza catastrofale? I punti da tenere a mente sono tre: le scadenze, cosa assicurare e come.
Le scadenze da non mancare
Il calendario per la stipula della polizza catastrofale è stato scaglionato per dare più tempo alle realtà più piccole. Le date definitive, come modificate dal Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, rispetto al termine originario, sono:
- 31 marzo 2025 per le grandi imprese.
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni.
- 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
Per gli incentivi già normati dal MIMIT, la verifica del requisito scatta rispettivamente il 30 giugno 2025, il 2 ottobre 2025 e il 1° gennaio 2026.
Quali beni assicurare: anche beni in leasing e immobili a noleggio
Questo è uno dei dettagli più importanti dell’obbligo di polizza catastrofale. La copertura non riguarda solo i beni di proprietà. La legge è esplicita: vanno assicurati i beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa”. Questo significa che anche i macchinari in leasing o i capannoni in affitto devono essere coperti. L’unica eccezione è se il proprietario del bene ha già stipulato una polizza analoga.
La normativa (Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, Art. 1, comma 3-sexies) chiarisce inoltre che in questi casi l’indennizzo spetta al proprietario, che è tenuto a usarlo per il ripristino del bene. Tuttavia, l’imprenditore che ha pagato il premio ha diritto a una somma per il lucro cessante (fino al 40% dell’indennizzo) e vanta un privilegio per il rimborso dei premi versati.
Anche gli studi professionali o le attività svolte in casa non sono esenti: l’obbligo sussiste se l’attività è svolta da un’impresa tenuta all’iscrizione nel Registro delle Imprese e si applica alla porzione di edificio effettivamente destinata all’attività.
Per determinare il valore corretto da assicurare, la legge specifica che si deve considerare il valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, il costo di rimpiazzo per i beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature) o il costo di ripristino delle condizioni originarie per i terreni.
L’elenco dei beni da coprire ricalca le voci B-II (numeri 1, 2 e 3) dell’attivo di stato patrimoniale: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Sono invece esclusi i veicoli iscritti al PRA, i beni ancora in costruzione e, punto importante, gli immobili con abusi edilizi, che non sono considerati assicurabili.
Le caratteristiche delle polizze catastrofali
La normativa sulla polizza catastrofale ha fissato dei paletti precisi per garantire che le coperture siano efficaci e trasparenti, come dettagliato nel decreto attuativo del 30 gennaio 2025 (n. 18). Il premio assicurativo, ad esempio, non può essere arbitrario. Deve essere determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di fattori oggettivi come l’ubicazione e la vulnerabilità dei beni.
Per la valutazione le compagnie devono basarsi su serie storiche, mappe di pericolosità o rischiosità del territorio e modelli predittivi che considerino l’evoluzione dei fenomeni. I premi, inoltre, devono essere aggiornati periodicamente per riflettere i cambiamenti dei valori economici e delle conoscenze scientifiche sul rischio. La norma premia anche la proattività: le misure di prevenzione adottate dall’impresa per ridurre i rischi devono essere considerate nel calcolo del premio, incentivando così comportamenti virtuosi.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la parte di danno che resta a carico dell’impresa. Per le somme assicurate fino a 30 milioni di euro, la legge stabilisce che le polizze possono prevedere uno scoperto o una franchigia, ma con un limite massimo del 15% del danno indennizzabile. Questo per evitare che una quota troppo grande del rischio rimanga comunque in capo all’azienda. Per le grandi imprese o per le somme assicurate superiori a 30 milioni, invece, questi parametri sono lasciati alla libera negoziazione tra le parti.
Anche i massimali di indennizzo sono regolati. Per le somme assicurate fino a 1 milione di euro, l’indennizzo deve coprire l’intero valore. Per la fascia tra 1 e 30 milioni, invece, non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Anche in questo caso, per le grandi imprese e per i valori superiori, le condizioni sono negoziabili.
Fonti normative di riferimento
Per un approfondimento completo della disciplina, si rimanda ai seguenti atti normativi che ne costituiscono l’ossatura:
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024): i commi 101 e 102 dell’articolo 1 istituiscono l’obbligo e la relativa “sanzione” sull’accesso agli incentivi, mentre i commi successivi ne definiscono i meccanismi operativi.
- Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, che ha differito i termini per l’adempimento dell’obbligo in base alla dimensione aziendale.
- Decreto interministeriale (MEF e MIMIT) 30 gennaio 2025, n. 18, che definisce le modalità attuative e le caratteristiche tecniche delle polizze.
- Decreto ministeriale (MIMIT) 18 giugno 2025, che individua il primo elenco di incentivi per i quali la polizza è requisito di accesso.
- Risposte alle domande frequenti (FAQ) del MIMIT, che forniscono importanti chiarimenti interpretativi sull’applicazione pratica della normativa.
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