Riversamento del credito nel ravvedimento anche mediante compensazione


I contribuenti che hanno compensato indebitamente crediti di imposta possono riversare il credito mediante il ravvedimento operoso, e ciò vale sia per i crediti non spettanti (sanzione del 25% ex art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97) che per i crediti inesistenti (sanzione del 70% ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97, aumentata dalla metà al doppio per le condotte fraudolente come previsto dal successivo comma 5-bis).

Rammentiamo che, per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024, la sanzione è pari al 30% per la compensazione di crediti non spettanti e dal 100% al 200% per i crediti inesistenti (art. 13 commi 4 e 5 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024).
Il ravvedimento operoso soggiace alle regole ordinarie, quindi può avvenire sino alla notifica dell’atto impositivo o dell’avviso …

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