L’Ecobonus rappresenta una delle misure fiscali più significative adottate per favorire l’efficienza energetica nelle abitazioni private in Italia. Nel 2025, le agevolazioni prevedono incentivi specifici e vantaggiosi anche per le chiusure oscuranti tra cui tapparelle e persiane, premiando interventi in grado di limitare la dispersione termica e migliorare il comfort abitativo.
Percentuali di detrazione: il 50% e il 36% nel 2025
Le detrazioni previste dall’ecobonus 2025 per interventi sulle schermature oscuranti sono pari al 50% della spesa sostenuta se l’intervento interessa la residenza principale e il soggetto richiedente è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.
La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo e consente un recupero graduale ma cospicuo di quanto investito per la sostituzione o l’installazione di tapparelle e persiane.
Per le unità immobiliari diverse dalla prima casa, o per soggetti che non sono proprietari o titolari di diritto reale, la quota detraibile si riduce al 36%. Tale distinzione mira a favorire in modo particolare gli interventi che riguardano l’abitazione principale dei contribuenti. Entrambe le aliquote rappresentano una significativa opportunità rispetto alle precedenti annualità, in cui la soglia era differenziata anche rispetto alla natura dell’intervento.
- 50%: valida esclusivamente per gli interventi sulla prima casa e per i titolari di diritto reale.
- 36%: applicabile ad altri immobili residenziali.
Requisiti tecnici e tipologie di schermature oscuranti ammesse
L’accesso alle detrazioni relative alle schermature prevede il rispetto di requisiti tecnici stringenti, stabiliti a livello normativo e regolamentare. La disciplina ammette esclusivamente sistemi integrati in modo permanente nell’edificio, funzionali alla protezione di superfici vetrate dal sole o dagli agenti atmosferici. Le condizioni previste sono, dunque, le seguenti:
- Installazione fissa: Le schermature devono essere applicate stabilmente all’immobile, tende montabili o smontabili rapidamente non sono ammesse.
- Superficie vetrata: Devono proteggere una finestra o portafinestra, sia all’interno che all’esterno.
- Fattore di trasmissione solare: L’accoppiata schermatura/vetrata deve garantire un valore (gTot) uguale o inferiore a 0,35.
- Risparmio energetico: L’intervento deve determinare un miglioramento nella resistenza termica rispetto alla situazione precedente, con una chiara riduzione dei consumi per raffrescamento e riscaldamento.
Le schermature solari ammesse sono tapparelle avvolgibili, persiane (a battente, scorrevoli o con lamelle orientabili), veneziane, tende tecniche mobili e regolabili. Per gli oscuranti come persiane e tapparelle sono validi tutti gli orientamenti geografici, mentre per le schermature non direttamente collegate alle vetrate (quali tende da sole, tende a rullo, etc.) sono ammessi solo gli orientamenti tra Est, Sud e Ovest (sono esclusi Nord, Nord-Est e Nord-Ovest).
Non sono incentivabili i sistemi non permanenti o facilmente removibili, e schermature montate senza rispettare le norme tecniche.
Limiti di spesa e condizioni reddituali per l’accesso alle detrazioni
L’ecobonus 2025 prevede criteri più selettivi per l’accesso ai benefici fiscali, a partire dai limiti reddituali da rispettare che sono i seguenti:
- Redditi fino a 75.000 euro: Possibilità di detrarre l’intero importo entro i limiti massimi previsti dalla legge.
- Redditi tra 75.000 e 100.000 euro: La somma massima su cui applicare la detrazione scende a 14.000 euro per ciascun intervento.
- Redditi superiori a 100.000 euro: Il tetto massimo si riduce ulteriormente a 8.000 euro.
Questi massimali possono essere incrementati applicando specifici coefficienti per ogni figlio a carico o in presenza di disabilità all’interno del nucleo familiare. Tabella riepilogativa dei limiti di spesa
Fascia di reddito | Tetto massimo detraibile |
Fino a 75.000 € | 60.000 € |
75.001–100.000 € | 14.000 € |
Oltre 100.000 € | 8.000 € |
Procedura per ottenere la detrazione: dalla dichiarazione ENEA alla fruizione del beneficio
L’ottenimento del beneficio fiscale prevede una procedura articolata in più fasi, incentrata su trasparenza e tracciabilità delle operazioni. Gli step fondamentali richiesti per accedere all’agevolazione sono:
- Documentazione delle spese: Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale parlante, riportando obbligatoriamente la causale, il codice fiscale del beneficiario e il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa esecutrice.
- Comunicazione all’ENEA: Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata telematicamente una scheda informativa attraverso il portale dedicato dell’ENEA. L’invio comprende l’attestazione di prestazione energetica (APE) e i certificati di conformità tecnica.
- Conservazione dei documenti: Il beneficiario deve custodire ricevute, fatture, bonifici e la ricevuta di invio ENEA per dieci anni. Sono indispensabili in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Dichiarazione dei redditi: Le spese sostenute devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF), in modo da usufruire del rimborso fiscale rateizzato.
Dal 2025, la cessione del credito e lo sconto in fattura non sono più disponibili per questa tipologia di interventi, ad eccezione di casi specifici previsti dalla normativa vigente. Tutta la procedura richiede una verifica rigorosa dei dati e della rispondenza tecnica dell’intervento alla normativa, pena la decadenza del diritto alle detrazioni.
Ecobonus tapparelle e persiane: lavori ammessi, categorie catastali e casi particolari
L’agevolazione include una vasta gamma di interventi, purché siano finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica degli immobili:
- Installazione o sostituzione di tapparelle o persiane su superfici vetrate, in modo permanente.
- Opere murarie collegate, come la rimozione e il rifacimento delle guide di scorrimento o dei cassonetti porta-tapparella.
- Spese relative ad acquisto, manodopera, progettazione e certificazione energetica.
Per le parti comuni condominiali, il beneficio riguarda anche le spese di manutenzione ordinaria. Viene esclusa la possibilità di agevolazione per interventi eseguiti su immobili in costruzione, mentre rimane valida per edifici esistenti.
I tecnici incaricati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici e produrre tutta la documentazione richiesta. In casi particolari, come la presenza di più unità abitative nello stesso edificio o la coesistenza di diverse tipologie di oscuranti, occorre suddividere le spese in base al reale utilizzo delle schermature.
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