La risposta ad interpello n.205 chiarisce che l’imprenditore agricolo professionale (IAP) beneficiario dell’agevolazione “compendio unico” non perde i vantaggi fiscali in caso di costituzione di diritto di superficie per impianti agrivoltaici, purché la redditività non scenda sotto il livello minimo previsto. Qualora vendesse una porzione dei terreni prima dei dieci anni, decade solo l’agevolazione relativa alla parte ceduta, a condizione che la restante garantisca la redditività minima; in caso contrario, si perde l’intera agevolazione. Il parere richiama l’art. 5-bis del D.lgs. 228/2001, orientamenti giurisprudenziali e linee guida MITE sull’agrivoltaico. Le agevolazioni includono esenzioni da imposta di registro, catastali e bollo.
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