A partire dall’1 settembre 2025, entrerà in vigore il divieto di utilizzo e commercializzazione di cosmetici contenenti le sostanze pericolose Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide e Dimethyltolylamine, in conformità con il Regolamento (UE) 2024/197 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche.
Per maggiori informazioni contatta l’ufficio Ambiente & Sicurezza al numero verde 800 533060.
Quali sono gli obblighi per le imprese
Le aziende del settore cosmetico dovranno procedere allo smaltimento dei prodotti non conformi, che dovranno essere trattati come rifiuti speciali pericolosi, utilizzando i codici EER pertinenti, ad esempio:
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20.01.13* – Solventi
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20.01.27* – Vernici, inchiostri, adesivi contenenti sostanze pericolose
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16.05.08 – Sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose
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15.01.10 – Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
Esenzione per estetisti e acconciatori
In base all’art. 190, comma 6 del d.lgs 152/2006, le attività con codici ATECO:
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96.02.01 – Servizi di parrucchiere
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96.02.02 – Servizi di estetista
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96.02.03 – Centri benessere
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96.09.02 – Altri servizi alla persona
sono esonerate dall’obbligo di registro di carico e scarico per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi derivanti da questi prodotti, purché si rispettino tutte le altre norme in materia ambientale.
Come smaltire correttamente i cosmetici vietati contenenti sostanze pericolose
1. Classificazione dei rifiuti
È responsabilità del produttore individuare il codice EER corretto per ogni tipologia di rifiuto generato.
2. Affidamento a ditte autorizzate
I rifiuti devono essere consegnati a imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali oppure trasportati in conto proprio se si è regolarmente iscritti alla Sezione Regionale competente.
3. Registro di carico e scarico
Obbligatorio per chi produce rifiuti pericolosi, fatta eccezione per le attività esonerate indicate sopra.
È possibile restituire i cosmetici ai fornitori?
Sì, solo se previsto da accordi contrattuali preesistenti. In assenza di specifiche clausole, lo smaltimento resta a carico dell’impresa.
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