La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 1° agosto 2025 (causa C-427/2023), ha affermato un principio cruciale per gli operatori che si occupano di gestione delle pratiche di rimborso IVA nei confronti di acquirenti non residenti nell’Unione: tale attività non può essere considerata esente da IVA, ma configura una prestazione autonoma di servizi da assoggettare regolarmente all’imposta.
La Corte ha inoltre precisato che la tutela del legittimo affidamento non impone all’amministrazione fiscale un obbligo generalizzato di avviso in merito ai mutamenti normativi, se questi rientrano nel normale dovere di conoscenza di un operatore economico avveduto.
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