Assolombarda informa che il Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle PILE ha pubblicato il 29 luglio 2025 un parere in merito al campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
Nello specifico, si chiarisce che l’azienda che svolge un’attività di ricondizionamento di AEE finalizzata all’esportazione non deve iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, in quanto non ricadente nella qualifica di produttore. La definizione di produttore fa riferimento a chi svolge l’attività per la commercializzazione sul territorio nazionale.
La qualifica di produttore è esclusa anche nel caso di ricondizionamento di AEE già presenti sul mercato nazionale, qualora le attività consistano in una semplice riparazione e/o adeguamento tecnologico della stessa AEE.
Qualora invece l’attività di ricondizionamento consista nella creazione di una “nuova AEE di diverse caratteristiche e/o funzioni”, sarebbe necessario adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 “Obblighi dei produttori di AEE” del D.Lgs. 49/2014.
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