smaltimento prodotti cosmetici non conformi


A partire dal 1° settembre 2025 entrerà in vigore il divieto di utilizzo e vendita di cosmetici contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide e Dimethyltolylamine, in conformità al Regolamento (UE) 2024/197 sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Le imprese dovranno attenersi a precise linee guida per lo smaltimento dei prodotti non conformi, trattandoli come rifiuti speciali pericolosi (es. codici EER 20.01.13*, 20.01.27*, 16.05.08, 15.01.10).

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Saldo e stralcio

 

Per effetto dell’esonero – previsto dal comma 6 dell’art.190 del d.lgs 152/2006 – dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 dall’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico, gli estetisti e gli acconciatori non sono tenuti a tale adempimento per lo smaltimento delle rimanenze dei prodotti contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide e Dimethyltolylamine.

Resta inteso che i rifiuti pericolosi prodotti devono essere affidati per il trasporto ad aziende autorizzate o, in alternativa, trasportati conto proprio previa iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali.

Istruzioni per lo smaltimento

  • Classificazione dei rifiuti: responsabilità del produttore nel determinare il codice EER corretto.
  • Affidamento a ditte autorizzate: smaltimento tramite aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
  • Registro carico/scarico: obbligatorio per chiunque produca rifiuti pericolosi, a prescindere da dimensione o quantità.

Restituzione ai fornitori

È possibile prevedere la restituzione dei prodotti non conformi ai fornitori, ma solo se previsto da accordi contrattuali preesistenti.



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