Soggetti obbligati, esoneri, attività incluse, durata e
scadenze: sono tante le indicazioni sulla patente a crediti
per i cantieri edili che l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro ha fornito, inserendo 11 nuove FAQ
nella sezione dedicata.
Patente cantieri: nuovi chiarimenti dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro
Nonostante l’obbligo sia in vigore ormai da qualche mese e il
sistema abbia raggiunto piena operatività con l’attivazione della
piattaforma digitale, non sono pochi i dubbi in capo a imprese e
professionisti in relazione al sistema previsto all’art.
27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico
Sicurezza Lavoro), come modificato dall’art. 29, comma 19
del D.L. n.
19/2024, convertito con legge n.
56/2024, che ha introdotto l’obbligo per le imprese e i
lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili temporanei e
mobili, di possedere la patente a crediti.
Rimangono esclusi:
- i soggetti coinvolti per mere forniture o prestazioni di natura
intellettuale; - imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in
classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100,
comma 4, del Codice dei contratti pubblici); - imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE
diverso dall’Italia, in possesso di un documento equivalente; in
uno Stato non appartenente alla UE, con documento riconosciuto
secondo la legge italiana.
Le nuove FAQ
Scendendo nel dettaglio delle nuove FAQ, esse riguardano:
- le responsabilità soggettive in caso di assenza dei requisiti a
seguito di verifica; - l’obbligo di patente per alcune categorie di
professionisti; - l’iscrizione di imprese straniere;
- la validità patente;
- l’obbligo in caso di attività in cantiere;
- l’esonero per attività che non necessitano di patente.
Riportiamo il testo integrale nelle pagine seguenti.
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