Avvicinandosi il termine del 30 settembre 2025 per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, pare opportuno ricordare che tale operazione può essere posta in essere anche dalle società di persone in regime di contabilità semplificata, nonostante l’assenza di riserve patrimoniali da utilizzare a fronte della fuoriuscita del bene. Tale possibilità era stata confermata, in occasione della precedente possibilità prevista dalla Legge n. 208/2015, dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 100/E/2017, in risposta ad un’istanza di interpello formulata da una società di persone in contabilità semplificata, che intendeva assegnare ai 2 soci l’unico immobile presente nel patrimonio societario.
La precisazione, coerente con il contenuto normativo che non stabilisce alcuna esclusione in funzione del regime contabile adottato dalla società, è comunque utile, anche tenendo conto che, nella circolare n. 37/E/2016, è precisato che è possibile fruire della disciplina agevolativa solo in presenza di riserve patrimoniali di utili e/o di capitale di importo almeno pari al valore contabile del bene oggetto di assegnazione. In assenza di tali riserve, precisa l’Agenzia, non sarebbe possibile fruire della disciplina agevolativa, ferma restando la possibilità di procedere con la cessione agevolata del bene, poiché per tale ultima operazione non è richiesta la presenza di alcuna riserva nel patrimonio sociale.
Nella risoluzione n. 100/E/2017, l’Agenzia precisa che quanto esposto nella circolare n. 37/E/2016 ha lo scopo di evidenziare che il corretto comportamento contabile in sede di assegnazione richiede necessariamente l’utilizzo di riserve presenti nel patrimonio netto della società. Tra l’altro, l’utilizzo delle riserve di patrimonio netto, a seguito dell’assegnazione agevolata, impatta anche sulla successiva eventuale tassazione in capo al socio, in funzione della tipologia di riserve utilizzate (di utili o di capitale). Tale necessità, come si legge nella citata risoluzione, «non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità».
Pertanto, anche per le società che adottano il regime di contabilità semplificata è possibile fruire dell’assegnazione agevolata, non essendovi alcuna preclusione in tal senso nella norma agevolativa. Il passaggio più centrale contenuto nella risoluzione n. 100/E/2017 riguarda la circostanza che la possibilità in questione sarebbe coerente «con quanto evidenziato nella stessa circolare n. 37/E che, nell’ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per la società in contabilità semplificata, e quindi in assenza di bilancio, di effettuare l’assegnazione agevolata in esame». In altre parole, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità per le società in contabilità semplificata di assegnare in via agevolata gli immobili ai soci, anche tenendo conto che l’operazione stessa può determinare una tassazione in capo al socio.
Tuttavia, gli impatti fiscali in capo al socio rappresentano un aspetto delicato. La circolare n. 37/E/2016 ha confermato che se il valore del bene assegnato è superiore al costo fiscale della partecipazione, la differenza costituisce reddito imponibile in capo al socio assegnatario (c.d. sottozero). È noto che la determinazione del costo fiscale della partecipazione del socio di una società di persone presenta profili critici, poiché tali società non dispongono di un patrimonio netto contabile. L’art. 68, comma 6, TUIR, dispone che il costo fiscale della partecipazione nei soggetti IRPEF, di cui all’art. 5, TUIR (tassate con il regime di trasparenza), è aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza, ed è ridotto degli utili distribuiti, ma fino a concorrenza dei redditi imputati in precedenza.
In tale contesto, mentre la verifica dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza deriva dalle dichiarazioni presentate, il controllo delle variazioni patrimoniali è un’operazione che mal si concilia con il regime contabile adottato dalla società. Tale aspetto determina maggiori difficoltà per la verifica di eventuali profili di tassazione in capo al socio assegnatario, fermo restando che la risoluzione n. 100/E/2017, pur occupandosi dei profili contabili in capo alla società, non esclude quanto già precisato in merito ai riflessi in capo ai soci.
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