Novità per quanto riguarda le agevolazioni prima casa e la rivendita entro due anni. L’Agenzia delle Entrate è infatti intervenuta fornendo alcuni interessanti chiarimenti sul nuovo limite temporale introdotto dalla legge di Bilancio 2025. In merito, nello specifico, ha spiegato da quando decorre il periodo a disposizione in caso di secondo acquisto agevolato e che cosa copre. Vediamo quanto precisato.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono arrivati con la risposta n. 197 del 30 luglio 2025. Dopo aver ricordato quanto previsto e dall’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la legge di Bilancio 2025 ha incrementato da uno a due anni il termine per procedere alla vendita dell’immobile preposseduto, acquistato con le agevolazioni prima casa.
L’Amministrazione finanziaria ha poi precisato quando si deve applicare il nuovo termine di due anni per l’alienazione dell’immobile agevolato preposseduto, sottolineando che esso è applicabile anche agli acquisti per i quali al 31 dicembre 2024 sia ancora pendente il termine di un anno per procedere alla suddetta alienazione.
Non solo. L’Agenzia delle Entrate ha anche offerto chiarimenti in merito al diritto al credito d’imposta anche nelle ipotesi di rivendita dell’immobile preposseduto entro il termine di due anni. A tal proposito, ha sottolineato che “la modifica normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non riguarda la formulazione dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione di un’altra casa di abitazione, con le agevolazioni in esame, entro il termine di un anno dall’alienazione della precedente prima casa”.
L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che l’applicazione del credito d’imposta è stata riconosciuta anche nella fattispecie inversa rispetto a quella prevista dal suddetto articolo 7, nella quale il contribuente procede al nuovo acquisto con le agevolazioni prima casa ancor prima di vendere l’abitazione agevolata preposseduta. E ha precisato che, come chiarito con diversi documenti di prassi, “può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’Iva versata sul precedente acquisto, anche il contribuente che acquista un’altra abitazione con i benefici prima casa e rivende entro un anno la casa preposseduta acquistata con l’agevolazione”.
Considerando che l’estensione del periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione è stata regolata per agevolare la sostituzione della prima casa, l’Agenzia delle Entrate ritiene che anche nell’ipotesi in cui il riacquisto della nuova prima casa precede l’alienazione dell’abitazione preposseduta, “il maggior termine di due anni per la rivendita non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l’immobile agevolato preposseduto venga alienato entro il termine di due anni dal suddetto nuovo acquisto”. In mancanza di tale alienazione entro il termine di due anni l’acquirente decade dall’agevolazione prima casa fruita per il riacquisto e conseguentemente verrà meno il diritto al credito d’imposta.
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