Comunicato congiunto MIMIT-AgID
I registri INI-PEC e INAD, di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del Codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sono destinati a conservare, rispettivamente, i domicili digitali delle imprese e dei professionisti, nonché delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi.
La vigente disciplina normativa prevede l’automatico trasferimento nel registro INAD del domicilio del professionista iscritto nel registro INI-PEC, ove diviene il domicilio digitale del professionista-persona fisica, utilizzabile per le comunicazioni, aventi valore legale, concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
Il comunicato congiunto del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell’Agenzia per l’Italia digitale, indirizzato agli Ordini e Colleghi professionali e qui pubblicato per notizia, è volto a diffondere gli opportuni elementi informativi presso i professionisti interessati.
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