Il Consiglio Regionale approva l’aggiornamento del Piano di Risanamento della qualità dell’aria


In data 23 luglio, il Consiglio regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (proposta di deliberazione consiliare n. 42). Nelle more del nuovo Piano della Qualità dell’Aria (in fase di elaborazione da parte della Giunta Rocca), il provvedimento introduce misure correttive immediate.

Tra le novità principali introdotte vi sono:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

  • l’eliminazione della cosiddetta “tariffa d’uso” o “move in” che prevedeva la possibilità di acquistare dei pacchetti per la circolazione in alcune aree urbane;
  • nuove azioni grazie allo stanziamento di fondi ministeriali per un totale di 25 milioni di euro, provenienti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che saranno utilizzati per agevolare la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti, per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale e per incentivare la sostituzione delle vecchie caldaie; 
  • divieti per la circolazione delle vetture che montano un motore fino a diesel euro 5 e benzina fino a euro 2. 

 

È prevista la possibilità per le amministrazioni comunali di predisporre delle “deroghe” ai divieti. Inoltre, allo stato attuale, all’interno della Fascia verde di Roma a partire dal 1° novembre 2025 e fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30, sarà interdetta la circolazione alle autovetture e ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5 e alle autovetture a benzina con caratteristiche emissive fino a euro 2 . 

Roma Capitale potrà prevedere, in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio, una differente applicazione delle limitazioni della circolazione di cui al comma 1, all’interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO2).

 Le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, di protezione civile, sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, di monitoraggio e controllo dell’ambiente e i veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Le limitazioni alla circolazione, inoltre, non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.

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