Legittima la cartella di pagamento anche se il contribuente ha ricevuto via posta elettronica certificata l’avviso bonario da un indirizzo mail dell’amministrazione finanziaria che non c’è nel registro Ini-Pec: la circostanza, infatti, non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire, ricavabile dall’indirizzo del mittente; spetta, invece, al contribuente dimostrare il danno al diritto di difesa che è dipeso dalla ricezione della notifica dell’atto da un indirizzo diverso da quello presente nel registro pubblico. E ciò a maggior ragione per il preavviso di regolarità che è un atto meno invasivo per la sfera giuridica del contribuente rispetto alla cartella di pagamento.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, tornano a pronunciarsi sul contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA: la violazione del diritto al contraddittorio non determina l’automatica invalidità dell’atto impositivo, ma impone una verifica in concreto: solo ove il contribuente dimostri che, se previamente ascoltato, avrebbe potuto dedurre fatti nuovi, suscettibili di incidere sulle determinazioni dell’Amministrazione, la lesione del diritto di difesa assume rilievo giuridico. Il tema centrale dell’arresto non riguarda tanto la sussistenza dell’obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati, principio ormai consolidato anche alla luce della giurisprudenza unionale, quanto la delimitazione concreta dell’onere probatorio in capo al contribuente, secondo la cosiddetta “prova di resistenza”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 28 luglio 2025, è intervenuta sul delicato tema dell’installazione di impianti a biomasse nei parchi nazionali e regionali, censurando parte della legge della Regione Calabria n. 36 del 2024. L’intervento del giudice delle leggi si è concentrato, in particolare, sull’articolo 14, commi 1 e 2 della suddetta normativa regionale, dichiarandone l’illegittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 28 luglio 2025, ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 – meglio noto come Codice dei contratti pubblici. Il passaggio normativo contestato stabilisce che la violazione definitivamente accertata degli obblighi di pagamento di imposte e tasse è da considerarsi automaticamente grave, e come tale comporta l’esclusione del soggetto inadempiente dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.
La sentenza n. 135 del 2025 della Corte costituzionale interviene con rilievo decisivo sulla questione del tetto massimo alle retribuzioni nel pubblico impiego, chiarendo che tale limite deve includere anche gli emolumenti derivanti da indennità di mandato elettorale spettanti ai componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e speciale. Il punto centrale della decisione riguarda l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge, nella parte in cui fissava un importo fisso massimo pari a 240.000 euro lordi annui per i dipendenti pubblici, in luogo del precedente criterio parametrico riferito al trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione.
Con la Risposta n. 11 del 28 luglio 2025 a un’istanza di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in maniera dettagliata sulle modalità di assolvimento degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e all’IVAFE per le persone fisiche residenti in Italia (non esercenti attività d’impresa), che detengono quote di Fondi comuni (cd. “OICR”) esteri non negoziati in mercati regolamentati (diversi dagli OICR esteri immobiliari).
Con la Circolare n. 70806 del 28 luglio 2025, la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese ha disciplinato in modo puntuale le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni Smart & Start Italia da parte di start-up italiane che sviluppano progetti di innovazione in partenariato con imprese francesi. La misura è adottata in attuazione dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2025, nel quadro del Trattato del Quirinale, sottoscritto tra Italia e Francia per rafforzare la cooperazione economica, industriale e digitale.
Con la R.M. 47/E del 28 luglio 2025, la Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6045, da utilizzare per il versamento dell’IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore, nell’ambito dell’opzione prevista dal regime transitorio disciplinato dall’articolo 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il codice tributo 6045 per il versamento tramite F24 Per rendere operativo il nuovo meccanismo, la Risoluzione istituisce il seguente codice tributo: 6045 denominato IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Con le sentenze gemelle n. 17111 e 17112 del 25 giugno 2025, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha affrontato nuovamente un tema di grande attualità e impatto pratico: la detraibilità dell’IVA sulle spese legali sostenute da una società per la difesa penale dei propri amministratori o dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari. L’esito delle pronunce ha confermato l’indetraibilità dell’imposta, ribadendo l’assenza di un nesso diretto con l’attività economica dell’impresa.
Con il provvedimento n. 309107/2025 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’adozione del modello di comunicazione dell’opzione per il regime speciale previsto dall’articolo 1, comma 60, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, riguardante le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. Ambito Applicativo dell’Opzione Il modello approvato consente di esercitare l’opzione per l’applicazione del meccanismo di reverse charge previsto dal regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della Legge n. 207/2024.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con le nuove FAQ pubblicate il 25 luglio, ha confermato che l’obbligo di possesso della patente a crediti si applica a chi opera concretamente all’interno di un cantiere, come previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008. La norma collega direttamente questo obbligo all’attività fisica svolta nei cantieri temporanei o mobili, definiti all’art. 89, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, ovvero luoghi dove si eseguono lavori edili o di ingegneria civile, secondo quanto elencato nell’Allegato X.
Il D.M. 22/07/2025 disciplina, ai sensi dell’art. 4, co. 5, del DPCM 15/09/2023 (che reca le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e ideazione) le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni tra il Mimit e l’Agenzia Entrate (che individuano e comunicano i rispettivi referenti e gestiscono i sistemi informativi) ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del medesimo DPCM.
Il D.M. 17/07/2025 ha aggiornato l’Avviso Pubblico che disciplina l’apertura dello sportello per presentare le domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle CER e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Le risorse per la misura sono pari a 2.200.000.000.
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