Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto


Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. NOTA INL

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.

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Per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 81/2008. , gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (art. 37, comma 7, del d. lgs. n. 81/2008). Inoltre, costituiscono norma generale sia l’art. 18, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” sia l’art. 28 comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”. Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto.

Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, si rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo  svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

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