Per beneficiare dei bonus edilizi relativi ai lavori eseguiti sulle parti comuni dei cd. condomini minimi: non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio, a meno che i condòmini, pur non essendovi obbligati, abbiano deciso di nominare spontaneamente un amministratore. Si riepilogano, nel seguito, le modalità con cui indicare tali agevolazioni fiscali in sede di compilazione del modello 730 o Redditi 2025 da parte dei singoli condomini nonché dell’amministratore, ove nominato.
Il MIMIT ha riattivato, dall’8/07/2025, il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto (fino al 40 del costo sostenuto per micro e piccole imprese e fino al 30 per le medie imprese) a favore delle PMI che investono in impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia. Ulteriori contributi sono disponibili in presenza di sistemi di accumulo e di diagnosi energetica.
Ha effetto retroattivo l’esenzione dall’Imu per il proprietario di un immobile occupato da abusivi, definita dalla pronuncia della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23/2011. Infatti, la dichiarazione di illegittimità rende la norma censurata risulta priva di effetti sin dal momento della sua adozione.
Con il Decreto Direttoriale n. 207928/25 del 10 luglio 2025, il Ministero del Turismo ha disposto una proroga ufficiale del termine per la presentazione del modulo di perizia asseverata, richiesto nell’ambito della procedura di autocertificazione dei requisiti previsti per l’accesso ai contributi a fondo perduto destinati alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Il nuovo termine, come annunciato anche attraverso un comunicato stampa dell’11 luglio 2025, è fissato al 12 settembre 2025.
Con l’informativa n. 109 dell’11 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha dato comunicazione di due importanti chiarimenti pubblicati il 7 luglio 2025 dalla Ragioneria Generale dello Stato, disponibili nella sezione FAQ – formazione continua del portale della Revisione Legale. I chiarimenti, frutto di una richiesta specifica avanzata dallo stesso Consiglio Nazionale, forniscono indicazioni operative fondamentali in merito al conseguimento dei crediti formativi nelle materie relative alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità, ai fini dell’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Con la nota n. 1180 del 10 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti rilevanti in materia di lavoro intermittente, confermando l’attualità del quadro normativo di riferimento anche a seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657 del 1923 da parte della Legge n. 56/2025 (cosiddetto “Decreto Lavoro”). L’intervento dell’Ispettorato si colloca nell’ambito di un’esigenza interpretativa sopravvenuta alla modifica normativa, con l’obiettivo di garantire certezza giuridica agli operatori del mercato del lavoro.
Con la sentenza del 9 luglio 2025 nella causa T-534/24, il Tribunale dell’Unione Europea è intervenuto con una pronuncia di particolare rilievo in materia di accise sui prodotti energetici, interpretando l’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE, che stabilisce il regime generale dell’esigibilità dell’accisa nei Paesi membri. Al centro della controversia vi era la possibilità di considerare esigibile l’accisa anche in assenza di una reale immissione in consumo di tali prodotti, sulla sola base di fatture false relative a operazioni di cessione fittizie.
Con il decreto ministeriale del 24 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le disposizioni attuative relative alla disciplina della consulenza giuridica in ambito fiscale, prevista dall’articolo 10-octies, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Il provvedimento si colloca in un contesto più ampio di razionalizzazione e trasparenza dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, con l’intento di rendere effettiva una forma di interpretazione generale preventiva delle norme tributarie, distinta dagli ordinari strumenti di interpello.
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle conclusioni rese il 10 luglio 2025 relative alle cause riunite C-379/24 e C-380/24, ha fornito chiarimenti rilevanti sull’ambito applicativo dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f) della direttiva IVA 2006/112/CE, che disciplina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi rese da associazioni ai propri membri a fronte del mero rimborso delle spese sostenute. L’oggetto delle controversie, sottoposte alla CGUE mediante rinvio pregiudiziale dalla Corte Superiore di Giustizia della Catalogna, concerne la disciplina fiscale delle cosiddette associazioni di ripartizione dei costi, realtà frequentemente impiegate da enti, fondazioni o gruppi professionali per razionalizzare spese comuni, mantenendo una gestione condivisa di taluni servizi funzionali allo svolgimento della propria attività istituzionale o esente.
Con il decreto ministeriale del 9 luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha formalizzato le disposizioni attuative riguardanti il nuovo regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, introdotto dal D.Lgs. n. 221/2023. La finalità di questo strumento è quella di estendere, in via opzionale, taluni benefici premiali previsti nel contesto del regime di adempimento collaborativo anche ai contribuenti che, per dimensioni o caratteristiche soggettive, non risultano eleggibili per l’adesione a tale istituto.
Con la circolare n. 16/D del 2025, l’Agenzia delle Dogane ha inteso fornire un quadro operativo aggiornato in merito all’attuazione delle nuove disposizioni europee relative alla sicurezza generale dei prodotti. Il documento rappresenta un primo orientamento interpretativo per le autorità competenti in ambito doganale, alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2023/988, noto anche come General Product Safety Regulation (GPSR).
Nel corso del question time parlamentare dell’11 luglio 2025, tenutosi presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stato affrontato il tema della fiscalità applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale. Il dibattito si è focalizzato, in particolare, sull’ipotesi in cui tali strumenti circolino in modo completamente disintermediato, sollevando l’interrogativo su quale soggetto debba farsi carico dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui proventi generati.
L’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dinanzi alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, ha rappresentato un’occasione per fare il punto sull’avanzamento e le prospettive di un processo avviato oltre quindici anni fa con la legge delega n. 42 del 2009. Il Ministro ha sottolineato con fermezza l’impegno dell’attuale Esecutivo nella realizzazione di una serie di interventi strutturali volti a concretizzare, in modo definitivo, un assetto fiscale ispirato a criteri di autonomia e responsabilizzazione degli enti territoriali.
Nel corso del question time dell’11 luglio 2025, svoltosi in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, è stata affrontata una questione di particolare interesse per contribuenti e professionisti: l’utilizzabilità del prospetto delle spese sanitarie ricavato dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) anche ai fini della compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche. Il dibattito ha preso avvio da una specifica interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio 2025, nella quale si chiedeva se tale prospetto potesse costituire documentazione valida ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali per spese mediche, anche da parte di chi compila autonomamente la dichiarazione dei redditi.
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