Agevolazioni fiscali per investimenti su PMI innovative: quando spettano?


La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Spiega il Fisco che per considerare “qualificato” un OICR
(Organismo di Investimento Collettivo del
Risparmio
) ai fini dell’agevolazione, il decreto attuativo
richiede che alla fine del periodo
d’imposta
 in cui avviene la
sottoscrizione, almeno il 70% delle attività del fondo
sia investito in PMI o start-up innovative
. Tale
condizione deve risultare dal bilancio o dal rendiconto di
gestione.

Tuttavia, per i fondi di private equity è fisiologico un
disallineamento temporale tra il momento della sottoscrizione delle
quote e l’effettiva allocazione del capitale in imprese target,
come previsto anche dal regolamento del fondo in questione (che
consente fino a due anni per raggiungere il requisito di
investimento).

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Sul punto, l’Agenzia ha distinto tra i diversi momenti
rilevanti:

  • data di sottoscrizione delle quote: secondo
    l’art. 3, comma 3, del decreto attuativo, la sottoscrizione delle
    quote è il momento in cui si “effettua” l’investimento
    agevolato;
  • requisito del 70% di investimenti qualificati:
    tuttavia, affinché il fondo sia qualificato ai fini
    dell’agevolazione, deve soddisfare il requisito del
    70% entro la chiusura del periodo
    d’imposta
     in cui è avvenuta la sottoscrizione. Se ciò
    non avviene, non è possibile fruire della detrazione in tale
    anno;
  • differimento della detrazione: in linea con
    quanto già chiarito nella risposta n. 661/2021, l’Agenzia ammette
    che la detrazione può essere fruita nel periodo
    d’imposta successivo
    , ossia quello in cui il fondo
    raggiunge effettivamente la composizione qualificata del
    portafoglio.

In tale caso, anche l’holding period (vincolo di
detenzione delle quote per almeno 3 anni) inizia a
decorrere non dalla data di sottoscrizione,
ma dal momento in cui il fondo acquisisce lo status di
OICR qualificato
.

Conclude quindi l’Agenzia sottolineando che, se alla fine del
periodo d’imposta della sottoscrizione il fondo non ha ancora
raggiunto il requisito del 70%, l’agevolazione viene
differita
 all’anno in cui tale soglia è
effettivamente soddisfatta.

L’attestazione richiesta all’OICR potrà essere
rilasciata solo in quel secondo periodo
d’imposta
, rendendo a quel punto fruibile la
detrazione.

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