È possibile beneficiare dell’abbattimento delle spese
fiscali per investimenti in PMI
innovative anche quando il fondo non ha ancora raggiunto,
nel medesimo periodo d’imposta della sottoscrizione, la soglia del
70% di investimenti qualificati? Come si coordina la tempistica
dell’effettivo impiego delle risorse da parte di un fondo di
private equity con i requisiti richiesti dalla normativa fiscale? E
da quando decorre, in questi casi, il vincolo triennale di
detenzione delle quote per mantenere l’agevolazione?
Start-up e PMI innovative: il Fisco sulle agevolazioni fiscali
per investimenti
Sono queste le domande al centro della risposta del
4 luglio 2025, n. 184, con cui l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito un importante aspetto
applicativo dell’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015, nel quadro
delle agevolazioni per chi investe in start-up e
PMI innovative tramite fondi di investimento qualificati.
Nel caso in esame, l’Istante aveva sottoscritto delle quote di
un FIA mobiliare chiuso, con l’obiettivo di beneficiare della
detrazione prevista dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015, in
combinato disposto con l’art. 29 del D.L. n. 179/2012.
Dopo aver effettuato il bonifico e ricevuto le quote del Fondo,
ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se potesse accedere
all’agevolazione anche in assenza – nel medesimo periodo d’imposta
– del raggiungimento del requisito minimo di investimento del 70%
in PMI innovative, previsto dal decreto attuativo del 7 maggio
2019.
Vediamo la risposta del Fisco e su quali presupposti normativi e
fiscali si basa.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Spiega il Fisco che per considerare “qualificato” un OICR
(Organismo di Investimento Collettivo del
Risparmio) ai fini dell’agevolazione, il decreto attuativo
richiede che alla fine del periodo
d’imposta in cui avviene la
sottoscrizione, almeno il 70% delle attività del fondo
sia investito in PMI o start-up innovative. Tale
condizione deve risultare dal bilancio o dal rendiconto di
gestione.
Tuttavia, per i fondi di private equity è fisiologico un
disallineamento temporale tra il momento della sottoscrizione delle
quote e l’effettiva allocazione del capitale in imprese target,
come previsto anche dal regolamento del fondo in questione (che
consente fino a due anni per raggiungere il requisito di
investimento).
Sul punto, l’Agenzia ha distinto tra i diversi momenti
rilevanti:
- data di sottoscrizione delle quote: secondo
l’art. 3, comma 3, del decreto attuativo, la sottoscrizione delle
quote è il momento in cui si “effettua” l’investimento
agevolato; - requisito del 70% di investimenti qualificati:
tuttavia, affinché il fondo sia qualificato ai fini
dell’agevolazione, deve soddisfare il requisito del
70% entro la chiusura del periodo
d’imposta in cui è avvenuta la sottoscrizione. Se ciò
non avviene, non è possibile fruire della detrazione in tale
anno; - differimento della detrazione: in linea con
quanto già chiarito nella risposta n. 661/2021, l’Agenzia ammette
che la detrazione può essere fruita nel periodo
d’imposta successivo, ossia quello in cui il fondo
raggiunge effettivamente la composizione qualificata del
portafoglio.
In tale caso, anche l’holding period (vincolo di
detenzione delle quote per almeno 3 anni) inizia a
decorrere non dalla data di sottoscrizione,
ma dal momento in cui il fondo acquisisce lo status di
OICR qualificato.
Conclude quindi l’Agenzia sottolineando che, se alla fine del
periodo d’imposta della sottoscrizione il fondo non ha ancora
raggiunto il requisito del 70%, l’agevolazione viene
differita all’anno in cui tale soglia è
effettivamente soddisfatta.
L’attestazione richiesta all’OICR potrà essere
rilasciata solo in quel secondo periodo
d’imposta, rendendo a quel punto fruibile la
detrazione.
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