È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877, che modifica l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici. Il nuovo provvedimento introduce il divieto di utilizzo e commercializzazione di cosmetici contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
A partire dal 1° settembre 2025, non sarà più consentita l’immissione sul mercato, la vendita o l’utilizzo di cosmetici che contengano le sostanze elencate nel nuovo regolamento. Tra queste, solo per citarne alcune:
- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (comunemente presente nei gel UV per unghie)
- Tetrabromobisfenolo A
- Transfluthrin
- Oltre 20 altre sostanze ora vietate, dettagliatamente elencate nell’Allegato II del regolamento
È importante sottolineare che il divieto è valido indipendentemente dalla data di acquisto o dalla validità residua del prodotto. Anche i cosmetici già presenti in magazzino o nei saloni non potranno più essere utilizzati.
Per essere conformi alla normativa, le imprese del settore cosmetico sono invitate a seguire le seguenti indicazioni operative:
- Non utilizzare i prodotti contenenti sostanze vietate oltre il 31 agosto 2025
- Sospendere l’acquisto di cosmetici non conformi al Reg. (UE) 2025/877
- Smaltire correttamente i prodotti contenenti le sostanze proibite
- Valutare la possibilità di accordi con i fornitori per il reso o lo smaltimento delle scorte di magazzino
- Conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino, in vista di eventuali rettifiche fiscali o documentali
Durante questa fase di transizione, inoltre, è fondamentale che le imprese verifichino con attenzione l’INCI (l’elenco degli ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e richiedano una dichiarazione scritta di conformità al Regolamento (UE) 2025/877 ai propri fornitori.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link