Condizioni dell’esenzione IVA per il servizio pubblico postale


Con la sentenza di cui alla causa C-785/23 del 19 giugno 2025, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito all’ambito applicativo dell’esenzione dall’IVA prevista per i servizi pubblici postali.

La norma di riferimento è l’articolo 132, par. 1, lettera a), Direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri esentano dall’IVA, quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni.

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La Corte ha, in primo luogo, ricordato quale è l’obiettivo perseguito dall’esenzione in esame.

L’esenzione è finalizzata ad offrire, ad un costo ridotto, servizi postali rispondenti ai bisogni essenziali della popolazione, laddove tale obiettivo coincide con quello perseguito dalla Direttiva 1997/67/CE, vale a dire offrire un servizio postale universale.

Pertanto, solo gli operatori, pubblici o privati, che si siano obbligati a garantire in uno Stato membro, in tutto o in parte, il servizio postale universale, come definito dall’art. 3 della Direttiva n. 1997/67/CE, possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 132, par. 1, lettera a), Direttiva 2006/112/CE.

Tuttavia, non tutte le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali rientrano nell’esenzione, ma solo le prestazioni dirette a rispondere ai bisogni essenziali della popolazione, per cui sono escluse dall’esenzione le prestazioni specifiche che siano scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra le quali figurano le prestazioni che rispondono a particolari esigenze degli utenti interessati. Si tratta, in particolare, delle prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali le cui condizioni siano state negoziate individualmente. Esse, infatti, soddisfacendo le specifiche esigenze degli utenti interessati, si pongono in contrasto con l’obiettivo perseguito dal servizio postale universale.

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In secondo luogo, per quanto riguarda l’individuazione delle prestazioni riconducibili al servizio postale universale, la Corte ha osservato che, per l’applicazione dell’esenzione, non è necessario che le prestazioni di cui trattasi siano state formalmente designate dalla normativa nazionale come facenti parte del servizio postale universale.

Una prestazione di servizi postali resa da un operatore che si sia impegnato a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale può essere esentata dall’IVA purché, in considerazione delle caratteristiche che le sono proprie, sia idonea a far parte del predetto servizio, che l’articolo 3, par. 1, Direttiva 1997/67/CE, definisce come quello corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Solo la definizione della nozione di “servizio postale universale” di cui al citato articolo 3, par. 1, della richiamata Direttiva, deve essere considerata rilevante al fine di determinare se una prestazione di servizi possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 132, par. 1, lettera a), Direttiva 2006/112/CE.

Ne consegue, secondo la Corte, che poiché i trattini secondo e quarto dell’articolo 12 della Direttiva 1997/67/CE, menzionati dal giudice del rinvio, non sono elementi costitutivi della nozione di “servizio postale universale”, ma fissano principi tariffari che devono essere rispettati dagli operatori che si sono obbligati a garantire la totalità o una parte di tale servizio, il fatto che un operatore non rispetti tali principi non esclude le prestazioni in esame dall’esenzione.

Rispetto, in particolare, al caso oggetto della causa C-785/23 in commento, la Corte ha osservato che:

  • non assume rilevanza la circostanza che le prestazioni di servizi postali siano rese in conformità a contratti distinti, in quanto l’esistenza di contratti distinti conclusi dall’operatore con ciascuno dei suoi clienti non consente di ritenere che le relative prestazioni non possano essere assoggettate ad un regime giuridico particolare e non implica neppure che gli obblighi reciproci convenuti derivino da una trattativa individuale; la formalizzazione di tali contratti può, infatti, essere preordinata a dimostrare l’accettazione da parte del cliente interessato dell’offerta di prestazioni di servizi postali e di ricordare al cliente stesso gli aspetti rilevanti del regime in questione;
  • siccome gli Stati membri possono includere nel servizio postale universale prestazioni diverse da quelle previste dall’articolo 3, par. 3 e 4, Direttiva 1997/67/CE, essi possono stabilire che la raccolta e la distribuzione degli invii postali siano effettuate all’indirizzo del cliente o in momenti previamente concordati con il cliente, purché le condizioni di esecuzione delle prestazioni di servizi postali siano quelle previste per il servizio postale universale;
  • l’articolo 3, par. 1, Direttiva 1997/67/CE, esige, come condizione per l’inclusione delle prestazioni di servizi postali nel servizio postale universale, che la relativa offerta sia economicamente accessibile. Tuttavia, l’accessibilità economica di una siffatta offerta dipende non già dalla questione se il prezzo richiesto per la prestazione ne copra il costo, bensì se persone fisiche o giuridiche che dispongono di risorse limitate possano permettersi di pagarlo, tenuto conto del tenore di vita prevalente nello Stato membro;
  • l’esenzione non si applica qualora una prestazione di servizi postali non risulti dall’attuazione di un regime giuridico particolare al quale sono assoggettati gli operatori che assicurano, in tutto o in parte, il servizio postale universale quando forniscono tale prestazione, ma sia resa a condizioni diverse e più favorevoli di quelle approvate dall’autorità nazionale designata, quali, per esempio, la possibilità di una raccolta degli invii in luoghi, in ore, a una frequenza o a un prezzo diversi da quelli approvati da tale autorità;
  • anche se il considerando 15 della Direttiva 1997/67/CE consente ai fornitori del servizio postale universale di negoziare individualmente i contratti con i clienti, l’articolo 5, par. 1, secondo trattino, della stessa Direttiva prevede espressamente che gli Stati membri devono prevedere che agli utenti che si trovano in condizioni analoghe sia offerto un servizio postale universale identico, con la conseguenza che i fornitori di tale servizio possono negoziare contratti individuali con i loro clienti al di fuori di detto servizio e, quindi, con applicazione dell’IVA;
  • il diritto, per i fornitori del servizio postale universale, di concludere accordi tariffari individuali con gli utenti, stabilito dall’articolo 12, terzo trattino, Direttiva 1997/67/CE, non implica che le prestazioni le cui condizioni di realizzazione, comprese quelle tariffarie, siano state negoziate, e che, di conseguenza, non sarebbero identiche a quelle proposte a qualsiasi utente che si trovi in una situazione analoga, debbano essere considerate rientranti in tale servizio.



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