Il nuovo quadro CP è stato inserito nel modello Redditi 2025, al fine di determinare il reddito da dichiarare per periodo d’imposta 2024 dalle imprese che hanno accettato la proposta concordataria per il biennio 2024-2025.
Ciò, tuttavia, non far venire meno l’obbligo di compilare anche il tradizionale quadro RF nell’ambito del quale viene calcolato il reddito effettivo realizzato nell’anno 2024.
La struttura del Quadro CP è divisa in 4 Sezioni.
La Sezione I è riservata alle imprese che intendono applicare il regime opzionale, di cui all’articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, sulla base del quale la parte di reddito d’impresa concordato 2024 eccedente rispetto a quello dichiarato nel 2023 sconta l’imposta sostitutiva incrementale del 10%, 12% o 15%, a seconda del voto Isa ottenuto per il periodo d’imposta 2023 (vedasi il precedente contributo). Nel rigo CP1:
- al campo 1, va indicato il reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato (rigo P06 del modello CPB);
- al campo 2, va indicato il reddito dichiarato nel 2023, rettificato ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 13/2024 (rigo P04 del modello CPB) (questo campo non va compilato in caso di perdita);
- al campo 3, va indicato l’imponibile assoggettato all’imposta sostitutiva incrementale, scaturente dalla differenza tra l’importo di campo 1 e l’importo di campo 2;
- al campo 4, va indicata l’aliquota applicabile;
- al campo 5, va indicata l’imposta sostitutiva incrementale dovuta.
La Sezione II deve essere compilata da tutte le imprese che hanno aderito al concordato e, quindi, sia dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva incrementale, sia dai contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria.
Il rigo CP6 accoglie tutte le rettifiche ex articolo 16, D.Lgs. 13/2024, da applicare al reddito concordato 2024; nel rigo CP7, invece, va sostanzialmente indicato il reddito concordato 2024, la somma algebrica delle rettifiche e il reddito concordato post rettifiche 2024, il quale è riportato anche nel rigo RF63 ai fini dell’assoggettamento a tassazione.
La Sezione IV (si salta dalla II alla IV) va compilata al campo 1, con l’indicazione del reddito effettivo così come risultante dal quadro RF. Nel campo 2 devono essere indicati eventuali redditi o perdite da partecipazione (quindi da quadro RH), mentre nel campo 3 occorre indicare il conseguente reddito complessivo effettivo. In assenza di redditi o perdite da partecipazione, dunque nella generalità dei casi, l’importo di campo 1 coincide con l’importo di campo 3.
L’ultima Sezione V va compilata nelle ipotesi di cessazione o decadenza; sebbene riunite nella medesima Sezione sono 2 fattispecie ben diverse.
La cessazione determina la fuoriuscita dal concordato nel periodo d’imposta nel quale si verifica una delle ipotesi di cessazione. Ad esempio, in caso di conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale con efficacia dall’1.01.2025, il concordato continua ad avere piena efficacia per l’impresa nel periodo d’imposta 2024, mentre cessa nel 2025 a seguito della cessazione dell’attività (con chiusura della partita Iva con effetto dall’1.01.2025).
Diversamente, la decadenza comporta l’inefficacia del concordato per entrambi i periodi d’imposta 2024 e 2025. Si tratta di un’ipotesi con conseguenze potenzialmente ben più gravose della cessazione, tantoché restano dovuti le imposte e i contributi Inps sulla base del reddito concordato, laddove maggiori di quelli effettivi.
Nei primi 2 campi della Sezione V va indicata la specifica causa di cessazione o decadenza. Nel campo 3 deve essere indicata la data di chiusura del primo periodo d’imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza; quindi, in ipotesi di impresa solare, per il biennio 2024-2025 la data da indicare è quella del 31.12.2024.
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