A seguito della riforma del Terzo Settore e l’entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017, le cooperative sociali possono essere assoggettate solo alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto ora imprese sociali ex lege, e non anche alla liquidazione giudiziale (nel caso di specie, è stata revocata l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una cooperativa sociale onlus, sulla scorta di un’interpretazione degli artt. 1 e 14 del citato decreto che valorizza il favor manifestato dal legislatore della riforma nei confronti delle iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune). Così si esprime la Corte d’Appello di Catania, Sezione I Civile, sentenza del 5 maggio 2025, n. 632.
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