Esonero dalle spese condominiali del costruttore, cosa dice la Cassazione — idealista/news


È valida la clausola che prevede l’esonero dalle spese condominiali del costruttore? Una domanda ricorrente e che desta sempre molto interesse. Sul tema di recente è tornata ad esprimersi la Cassazione con l’ordinanza 10362/2025, affermando che “la previsione è legittima se contenuta in un regolamento contrattuale e non costituisce né condizione meramente potestativa (ovvero arbitraria) e né vessatoria”. 

L’esonero dalle spese condominiali del costruttore è una clausola vessatoria?

Come spiegato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che ha trattato la vicenda, la Cassazione è intervenuta dopodiché una società condòmina aveva chiamato in giudizio il costruttore/venditore chiedendo di dichiarare non applicabile l’articolo 19 del regolamento condominiale contrattuale in quanto patto illegittimo e vessatorio. Nello specifico, tale patto prevedeva lo sgravio del 90% delle spese condominiali riferite agli appartamenti invenduti o non locati dal costruttore/venditore. Secondo la società, “la clausola contrattuale, senza fissazione di alcun termine, integrava la fattispecie della condizione meramente potestativa di cui all’articolo 1355 del Codice civile (con conseguente nullità)”. 

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Nel dettaglio, l’articolo 1355 del Codice civile recita: “È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”. 

Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno dato ragione al costruttore/venditore e la Corte di cassazione ha confermato le pronunce di merito. Secondo quanto spiegato dalla Cassazione, la clausola che prevede l’esonero dalle spese condominiali del costruttore è valida in quanto contenuta in un regolamento condominiale contrattuale. In questo modo, tale clausola “si rivela una ‘convenzione’ in deroga ai criteri di ripartizione proporzionali dettati dagli articoli 1123 e seguenti del Codice civile”. 

Come sottolineato dal Sole 24 Ore, più volte la giurisprudenza della Corte ha affermato che “i patti contenuti nel regolamento contrattuale predisposto dal costruttore e approvati mediante richiamo negli atti di acquisto da parte di coloro che subentrano nel condominio per effetto dell’acquisto dall’originario unico proprietario, conservano valore vincolante e precettivo, non essendone possibile la modifica se non per effetto di una nuova convenzione con il consenso unanime di tutti”. 

E ancora: “La previsione dell’esenzione ricollegata all’evento futuro e incerto della vendita (o locazione a terzi) delle unità immobiliari di proprietà del costruttore/venditore non è condizione arbitraria, ma anzi costituisce secondo i giudici una previsione di favore per gli altri condòmini. Ciò perché la società costruttrice è vero che conserva a tempo non determinato il diritto al parziale esonero, ma è anche vero che, nel momento in cui vende o affitta, subentra nella titolarità un soggetto terzo al quale non può essere esteso il vantaggio”.

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